La Corte e l’art. 18

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La Corte e l’art. 18

Se la politica non funziona, se le domande di diritti non vengono ascoltate dagli organi della democrazia rappresentativa, inevitabilmente si carica un peso da novanta sugli organi giurisdizionali di garanzia che non sempre sono in grado di reggerlo. In particolare una responsabilità particolarmente delicata è calata sulla Corte costituzionale che negli ultimi anni è dovuta intervenire più volte, in contrapposizione all’establishment politico, per tutelare l’ordinamento dagli effetti nefasti delle leggi ad personam e i diritti dei cittadini compressi dall’uso disinvolto dei poteri governativi.

Addirittura la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1/2014 è stata costretta ad intervenire in un terreno gelosamente custodito dalla politica, quale il funzionamento dei sistemi elettorali, per restituire ai cittadini l’eguaglianza nell’esercizio del voto ed il diritto di scegliere i propri rappresentanti, che la politica aveva sottratto al popolo sovrano per conferirlo ai capi di partito. In questi tempi difficili, caduti i rimedi della politica, venuti meno i partiti di massa a base popolare, indeboliti i corpi intermedi, reso impermeabile il Parlamento alle voci del popolo, la Corte costituzionale è l’ultima spiaggia per la difesa dei diritti dei cittadini.

Per questo siamo fortemente delusi per la sentenza con la quale la Corte ha sancito l’inammissibilità del referendum promosso dalla CGIL volto a restaurare le garanzie dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, cancellate da una politica subalterna ai poteri finanziari, e richiesto da quasi un milione di cittadini.

Sull’importanza della posta in gioco è intervenuto il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli che ha scritto: “È anzitutto in questione, con la garanzia reale della reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato, la migliore e più rilevante attuazione dell’art. 1 della Costituzione che fa del lavoro il fondamento della Repubblica. Non si tratta, infatti, di una qualsiasi garanzia. Si tratta di un principio che, anche con gli artt. 4 e 35 della Costituzione e con l’art. 30 della Carta dei diritti dell’Unione Europea, ha cambiato radicalmente la natura del lavoro, non più trattabile come una merce, ma trasformato in un valore non monetizzabile. Il referendum in discussione intende difendere questo valore su cui si fonda la Repubblica, affidando tale difesa al voto degli elettori, cioè all’esercizio diretto della sovranità popolare. (..) La sostituzione, operata dalle norme sottoposte al referendum, della garanzia reale della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore licenziato senza giusto motivo con la garanzia patrimoniale del pagamento di una somma di denaro ha annullato la dignità del lavoro, trasformando il lavoratore da persona in cosa, dotata non già di un valore intrinseco ma di un valore monetario. Nel momento in cui si dà un prezzo all’ingiusto licenziamento, cioè alla persona di cui il datore di lavoro intende sbarazzarsi come se fosse una macchina invecchiata, si toglie dignità al lavoro e alla persona del lavoratore trasformandoli in merci.”

La tesi dell’inammissibilità del referendum – che evidentemente la Corte ha accolto – si basa sul supposto carattere innovativo o propositivo della normativa che sarebbe risultata dall’abrogazione delle norme contestate. Tale tesi venne respinta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 41 del 2003, che ammise un referendum sull’estensione dell’articolo 18 di portata innovativa e propositiva ancor più ampia di quella proposta dalla richiesta attuale. Dopo 14 anni, la Corte ci ripensa ed impedisce il referendum. In questo modo toglie le castagne dal fuoco alla politica, salvando le scelte liberiste di queste classi dirigenti, ma viene meno alla sua funzione di guardiana della Costituzione, dimostrando che nel lungo periodo la salvezza non può venire dai giudici.

Domenico Gallo, Micromega, 12-I- 2017